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Statuto dell'Associazione

Art. 1: Associazione

È costituita un'Associazione denominata Società Italiana di Meccanica Celeste e Astrodinamica (SIMCA) con sede presso il Dipartimento di Matematica, Università di Roma Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica 1, 00133 Roma (Italia), qui di seguito denominata l'Associazione.

Art. 2: Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31-12-2030.

Art. 3: Caratteristiche dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro di nazionalità italiana, che ritengano utile perseguire le finalità che l'Associazione si propone. Possono inoltre far parte dell'associazione i cittadini stranieri residenti in Italia, che ritengano utile perseguire le finalita' che l'Associazione si propone. L'Associazione è a carattere nazionale, libera ed indipendente da ogni governo, organizzazione o partito politico. La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'Associazione.

Art. 4: Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha come scopo di promuovere la ricerca nel campo della Meccanica Celeste. In particolare si propone di riunire i ricercatori provenienti da università, istituti di ricerca, osservatori e industrie, enti privati o locali, con o senza scopo di lucro, che lavorano in tale settore. Obiettivi principali dell'Associazione sono:

  1. la promozione della ricerca e l'insegnamento della meccanica celeste e materie affini;
  2. lo scambio di conoscenze ed esperienze, in particolare tra la ricerca e le applicazioni;
  3. la formazione dei giovani avviati a carriere che richiedano conoscenze avanzate in questo campo;
  4. l'aggiornamento professionale del personale già impegnato nell'industria, per esempio nel controllo in orbita, nell'analisi di missione, nell'analisi di dati di missioni spaziali;
  5. la divulgazione scientifica rivolta sia al grande pubblico sia a particolari categorie di utilizzatori, come gli astronomi osservativi, sia professionali che amatoriali;
  6. la rappresentanza della comunità di specialisti sia verso il pubblico, per esempio tramite i media, sia verso le autorità scientifiche, economiche e politiche qualora ciò si renda necessario.

Al fine di divulgare la propria attività e di dare pratica applicazione alle attività di ricerca l'Associazione si propone:

  1. l'organizzazione di convegni periodici per presentare i risultati della ricerca e le principali applicazioni ottenuti dalla comunità nazionale, con partecipazione internazionale;
  2. l'organizzazione di scuole e corsi intensivi di formazione e di aggiornamento;
  3. la pubblicazione di dispense, libri di testo e materiale divulgativo; la disseminazione di rapporti interni ed estratti;
  4. la disseminazione di informazioni sui progressi della ricerca, sulle applicazioni più notevoli, sui progetti futuri, soprattutto tramite Internet;
  5. la preparazione di materiale divulgativo utilizzabile per conferenze pubbliche, corsi di aggiornamento per insegnanti, e interazioni con i media;
  6. sarà esaminata la possibilità di pubblicare una rivista specialistica, presumibilmente virtuale, cioè accessibile tramite Internet e stampata solo su richiesta.

Art. 5: Soci

L'Associazione si compone di Soci ordinari, di Soci straordinari e di Soci sostenitori.

  1. I Soci ordinari sono coloro che, oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente alle attività dell'Associazione. I Soci ordinari hanno diritto di voto.
  2. I Soci straordinari, che non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, sono coloro che si mettono a disposizione dell'Associazione al fine di garantire gratuitamente l'espletamento di determinati servizi. I Soci straordinari non hanno diritto di voto.
  3. I Soci sostenitori, che non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, sono coloro che, interessati ai problemi connessi agli scopi dell'Associazione, pur non impegnandosi direttamente al raggiungimento delle sue finalità si limitano a finanziarne l'attività, attraverso il versamento di elargizioni liberali. I Soci sostenitori non hanno diritto di voto.
I Soci sostenitori possono essere persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, enti pubblici o privati, commerciali e non, riconosciuti e non. L'ammissione dei Soci ordinari, straordinari e sostenitori è deliberata a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6: Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci ordinari sono eleggibili alle cariche sociali. Le dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere date per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevuta o facsimile, ed avranno effetto dal ricevimento delle stesse da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

Art. 7: Esclusione e recesso dei Soci

Il Socio può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche a mezzo del servizio postale con avviso di ricevuta.

Il Socio perde tale sua qualità:

  1. per recesso o decesso;
  2. per aver disertato per tre volte consecutive l'Assemblea senza giustificazione;
  3. per il mancato pagamento della quota associativa entro sei mesi dalla scadenza;
  4. per fatti contrari alle finalità dell'Associazione;
  5. quando tenga in pubblico o in privato comportamenti contrari agli scopi o al prestigio dell'Associazione.
Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo; tale decisione può essere impugnata ricorrendo all'Assemblea entro quindici giorni dalla comunicazione.

Art. 8: Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che comunque pervengano per acquisti, donazioni, legati, successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in Italia e all'estero.

Il patrimonio sociale è indivisibile. Esso è gestito direttamente dal Consiglio Direttivo, che può delegare ad altri la gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

Le quote versate non sono rimborsabili e nessun Socio potrà vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa.

Art. 9: Rendiconto

L'anno sociale decorre dal 1º Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni anno sociale il Consiglio Direttivo, entro il 30 Novembre di ciascun anno, redige il rendiconto consuntivo e contestualmente quello di previsione per l'anno successivo e li presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 10: Organizzazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Presidente;
  3. il Comitato Scientifico;
  4. il Direttore del Comitato Scientifico;
  5. l'Assemblea dei Soci.

Art. 11: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra i Soci ordinari. Esso si riunisce, anche per via elettronica, su convocazione del Presidente, previa comunicazione per facsimile, posta normale o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo provvederà:

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi membri. Nel caso di parità di voti conterà l'orientamento del Presidente.

La durata della carica, rinnovabile non tacitamente, è di tre anni. Le persone fisiche che fondano l'associazione con atto notarile nominano all'atto della costituzione dell'Associazione i componenti del consiglio direttivo, fino al numero massimo di sette; i componenti cosi' nominati del consiglio direttivo, qualora accettino, diventano automaticamente membri dell'associazione. I componenti nominati per la prima volta nell'atto costitutivo durano in carica per sei anni.

Art. 12: Presidenza

All'atto della costituzione dell'Associazione il Presidente è eletto tra le persone fisiche che fondano l'associazione con atto notarile e dura in carica tre anni. Successivamente, il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità dei voti si procede a nuova elezione. La durata della carica, rinnovabile, è di tre anni.

Il Presidente:

Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti bancari e postali in Italia e all'estero presso Istituti di credito e di compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sarà appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, esso è sostituito a tutti gli effetti da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio medesimo.

Art. 13: Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo elegge un Comitato Scientifico composto da tre Soci ordinari e coordinato da un direttore, eletto tra i tre membri del Comitato. Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il comitato Scientifico è un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo. I pareri del Comitato Scientifico non sono vincolanti.

Art. 14: Il Direttore del Comitato Scientifico

Il Direttore del Comitato Scientifico è eletto a maggioranza dai membri del Comitato Scientifico. La durata della carica, rinnovabile, è di tre anni. La carica di Direttore del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Direttivo. Il Direttore del Comitato Scientifico non rappresenta legalmente l'Associazione.

Art. 15: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione e del patrimonio e quella straordinaria quando gli verrà richiesto da almeno un terzo del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci ordinari. Fanno validamente parte dell'Assemblea tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative al momento della convocazione, i Soci straordinari e i Soci sostenitori. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire che l'Assemblea si tenga su rete elettronica con le modalità appresso indicate.

L'Assemblea:

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione da inviarsi attraverso facsimile, posta normale o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco delle materie da trattare, data e luogo in cui si svolgerà l'Assemblea ovvero se questa si terrà su rete elettronica. In questo ultimo caso deve essere indicato il periodo di durata della discussione.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da altri Soci Ordinari che non siano in conflitto d'interessi con le materie in discussione, mediante delega da inviarsi presso la sede dell'Associazione mediante facsimile o lettera consegnata a mano al Presidente entro il giorno precedente la prima convocazione o l'inizio della discussione.

Nel caso l'Assemblea sia tenuta su rete elettronica il voto dei soci in ciascuna deliberazione, oltre che con messaggio elettronico, deve essere confermato - pena l'invalidità - mediante facsimile o lettera consegnata a mano al Presidente il giorno stesso in cui avviene la votazione. Il Presidente dell'Associazione effettuerà il conteggio dei voti validi.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci partecipanti all'Assemblea, indipendentemente dal numero degli intervenuti.

Il Presidente dell'Associazione o un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente provvede alla stesura dei verbali dell'Assemblea. Qualora l'Assemblea si tenga su rete elettronica, il verbale consisterà nella trascrizione di tutti i messaggi pervenuti nei termini indicati nell'avviso di convocazione.

Art. 16: Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. Possono essere previsti rimborsi di spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

Art. 17: Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, quanto costituisce proprietà di essa sarà devoluto secondo le modalità stabilite dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento con la maggioranza dei due terzi ed in conformità alle norme di legge.

Art. 18: Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.


Si ringrazia il Dr. Cristiano Perali per la collaborazione nella stesura dello statuto

Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2002
Responsabile: Alessandra Celletti
Curatore web: Mario Carpino