Statuto
Articolo 1
È istituito il Centro interdipartimentale di ricerca e di formazione permanente per l'Insegnamento delle discipline scientifiche nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola elementare fino all'Università. Il Centro ha come scopo quello sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale di coloro che insegnano le scienze attraverso una attività di ricerca che tenga conto dei recenti sviluppi in campo cognitivo, dell'innovazione tecnologica nella didattica, e del ruolo della storia del pensiero scientifico nel processo di insegnamento- apprendimento. In particolare l'attività di formazione e ricerca, sviluppata attraverso un rapporto paritario tra Scuola e Università, ha come finalità quella di creare un terreno comune di incontro e di ricerca sui temi dell'educazione scientifica, dell'insegnamento e della diffusione della cultura scientifica.
Articolo 2
Nell'ambito dei propri fini, il Centro organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche, didattiche e culturali. Esso, inoltre promuove e coordina accordi di collaborazione con Università e Scuole specificatamente qualificate.
Articolo 3
- Sono organi del Centro: l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono docenti dei Dipartimenti dell'Università interessati stabilmente alle attività e tematiche di cui all'art. 1, nonché studiosi e personalità esterne all'Università di Roma "Tor Vergata" ammessi a norma dell'art. 4.
Articolo 4
- L'ammissione al Centro di docenti dell'Università di Roma "Tor Vergata", su domanda motivata dell'interessato ed indirizzata al Rettore, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Possono aderire nei termini di cui al precedente art. 3, studiosi e personalità italiane o straniere, della Scuola o di altri Atenei o enti di ricerca che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi. Gli aderenti al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie e all'Assemblea degli aderenti, godono dell'elettorato attivo e passivo alle cariche del Centro.
- Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.
- La qualità di aderente si perde per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione è motivato ed è adottato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.
Articolo 5
- Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza assoluta tra i professori di prima fascia dell'Ateneo ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio. Può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio; provvede per l'ordinaria amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario anche di straordinaria amministrazione; in tal caso è tenuto a sottoporre a ratifica del Consiglio i propri atti di straordinaria amministrazione; è responsabile della gestione amministrativa contabile del Centro; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo statuto e dai regolamenti.
- Il Direttore può delegare le sue funzioni in tutto o in parte per specifici atti o con limitazioni temporali, altri membri del consiglio secondo le modalità previste nell'allegato regolamento.
Articolo 6
- Il Consiglio direttivo è composto da 6 rappresentanti dei dipartimenti di Matematica e Fisica, scelti in modo che ogni dipartimento sia rappresentato, e 5 rappresentanti del mondo della scuola in modo che siano rappresentati i tre livelli (elementare medio e superiore). I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e non possono essere rinnovati per più di due volte consecutive.
- Del Consiglio direttivo possono essere chiamate a far parte, con delibera unanime dei componenti, eminenti personalità scientifiche. Sempre all'unanimità, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario.
- Il Consiglio Direttivo approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università le eventuali variazioni di bilancio.
Articolo 7
- L'Assemblea, composta da tutti gli aderenti, si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Direttore del Centro. Propone iniziative scientifiche, culturali, formative e divulgative e, nel caso in cui ne venga investita dal consiglio direttivo, adempie alle attività affidategli. Approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Articolo 8
- Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile cui il Regolamento di contabilità dell'Università assoggetta i dipartimenti. Esso è dotato di un segretario amministrativo coadiuvato da personale del Dipartimento di Matematica.
- Il patrimonio del Centro è costituito da fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private, da lasciti, atti di liberalità e da proventi derivanti dalle attività istituzionali o da attività per conto terzi.
- Il Centro ha sede presso l'Università di Roma "Tor Vergata".
Articolo 9
- Lo scioglimento del Centro è proposto dal Consiglio Direttivo su delibera assunta a maggioranza dei due terzi e decretato dal Rettore che determina la destinazione del patrimonio del Centro.
Articolo 10
- Le modifiche di statuto devono essere approvate dall'assemblea degli aderenti a maggioranza assoluta.
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'Università.