In Evidenza

  • Aperte le iscrizioni al corso interdisciplinare "Il tempo"
  • Corso di formazione per insegnanti della scuola primaria
  • Al via 22 laboratori nelle scuole
  • Statuto

    Articolo 1

    È istituito il Centro interdipartimentale di ricerca e di formazione permanente per l'Insegnamento delle discipline scientifiche nelle scuole di ogni ordine e grado a partire dalla scuola elementare fino all'Università. Il Centro ha come scopo quello sviluppare la formazione e l'aggiornamento professionale di coloro che insegnano le scienze attraverso una attività di ricerca che tenga conto dei recenti sviluppi in campo cognitivo, dell'innovazione tecnologica nella didattica, e del ruolo della storia del pensiero scientifico nel processo di insegnamento- apprendimento. In particolare l'attività di formazione e ricerca, sviluppata attraverso un rapporto paritario tra Scuola e Università, ha come finalità quella di creare un terreno comune di incontro e di ricerca sui temi dell'educazione scientifica, dell'insegnamento e della diffusione della cultura scientifica.

    Articolo 2

    Nell'ambito dei propri fini, il Centro organizza, promuove e coordina iniziative scientifiche, didattiche e culturali. Esso, inoltre promuove e coordina accordi di collaborazione con Università e Scuole specificatamente qualificate.

    Articolo 3

    1. Sono organi del Centro: l'Assemblea degli aderenti, il Consiglio Direttivo e il Direttore. Gli aderenti sono docenti dei Dipartimenti dell'Università interessati stabilmente alle attività e tematiche di cui all'art. 1, nonché studiosi e personalità esterne all'Università di Roma "Tor Vergata" ammessi a norma dell'art. 4.

    Articolo 4

    1. L'ammissione al Centro di docenti dell'Università di Roma "Tor Vergata", su domanda motivata dell'interessato ed indirizzata al Rettore, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Centro a maggioranza assoluta. Possono aderire nei termini di cui al precedente art. 3, studiosi e personalità italiane o straniere, della Scuola o di altri Atenei o enti di ricerca che sono ammessi su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi. Gli aderenti al Centro hanno diritto a partecipare alle iniziative statutarie e all'Assemblea degli aderenti, godono dell'elettorato attivo e passivo alle cariche del Centro.
    2. Gli aderenti sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e a prestare la propria collaborazione nei termini stabiliti dagli organi direttivi.
    3. La qualità di aderente si perde per gravi motivi. Il provvedimento di esclusione è motivato ed è adottato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

    Articolo 5

    1. Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con delibera a maggioranza assoluta tra i professori di prima fascia dell'Ateneo ed è nominato con decreto del Rettore per un triennio. Può essere rieletto per non più di due volte consecutive. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro nei rapporti con i terzi; presiede il Consiglio; provvede per l'ordinaria amministrazione ed adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario anche di straordinaria amministrazione; in tal caso è tenuto a sottoporre a ratifica del Consiglio i propri atti di straordinaria amministrazione; è responsabile della gestione amministrativa contabile del Centro; vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dallo statuto e dai regolamenti.
    2. Il Direttore può delegare le sue funzioni in tutto o in parte per specifici atti o con limitazioni temporali, altri membri del consiglio secondo le modalità previste nell'allegato regolamento.

    Articolo 6

    1. Il Consiglio direttivo è composto da 6 rappresentanti dei dipartimenti di Matematica e Fisica, scelti in modo che ogni dipartimento sia rappresentato, e 5 rappresentanti del mondo della scuola in modo che siano rappresentati i tre livelli (elementare medio e superiore). I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio e non possono essere rinnovati per più di due volte consecutive.
    2. Del Consiglio direttivo possono essere chiamate a far parte, con delibera unanime dei componenti, eminenti personalità scientifiche. Sempre all'unanimità, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario.
    3. Il Consiglio Direttivo approva il programma delle attività del Centro e una relazione consuntiva. Promuove la stipula di convenzioni e formula pareri nell'ambito degli obiettivi del Centro. Detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso; approva nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità dell'Università le eventuali variazioni di bilancio.

    Articolo 7

    1. L'Assemblea, composta da tutti gli aderenti, si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduta dal Direttore del Centro. Propone iniziative scientifiche, culturali, formative e divulgative e, nel caso in cui ne venga investita dal consiglio direttivo, adempie alle attività affidategli. Approva il Bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

    Articolo 8

    1. Il Centro ha autonomia finanziaria e amministrativa ed è sottoposto alla disciplina contabile cui il Regolamento di contabilità dell'Università assoggetta i dipartimenti. Esso è dotato di un segretario amministrativo coadiuvato da personale del Dipartimento di Matematica.
    2. Il patrimonio del Centro è costituito da fondi provenienti da istituzioni pubbliche e private, da lasciti, atti di liberalità e da proventi derivanti dalle attività istituzionali o da attività per conto terzi.
    3. Il Centro ha sede presso l'Università di Roma "Tor Vergata".

    Articolo 9

    1. Lo scioglimento del Centro è proposto dal Consiglio Direttivo su delibera assunta a maggioranza dei due terzi e decretato dal Rettore che determina la destinazione del patrimonio del Centro.

    Articolo 10

    1. Le modifiche di statuto devono essere approvate dall'assemblea degli aderenti a maggioranza assoluta.
    2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme dello statuto dell'Università.